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Introduzione


Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito illustrate, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

 A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:

  1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  2. non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità.